L’art. 37, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, modificando la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, ha inserito nella voce “redditi diversi” previsti dall’art. 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi che vengono erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, da intendersi con riferimento alle associazioni e agli enti iscritti nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI di cui all’art. 7 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (sinteticamente anche Registro CONI).
Sul concetto di “esercizio diretto” la Circolare Agenzia delle Entrate n. 207/E del 16 dicembre 2000 si è posta decisamente contro la ratio legislativa, chiaramente volta a favorire la spontanea partecipazione alla vita attiva dei sodalizi sportivi, limitando invece la legittimità dei compensi soggetti al nuovo regime tributario agevolato, soltanto a coloro che “fisicamente” svolgevano attività sportiva dilettantistica (quindi solo atleti, arbitri, allenatori).
Il dibattito critico sollevato dalla iniziale impostazione ha spinto l’Agenzia delle Entrate a mutare orientamento circa l’interpretazione della locuzione normativa “esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”, attraverso la Risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 che giunge ad una interpretazione più elastica della disposizione, favorendo di fatto l’attività di volontariato nel sistema dello sport dilettantistico, consentendo di ricomprendere tra i soggetti legittimati a percepire i compensi non soltanto atleti, allenatori e arbitri, ma anche giudici e commissari di gara, dirigenti, accompagnatori e chiunque di norma presenzi direttamente alle manifestazioni sportive consentendone il regolare svolgimento. Rimangono esclusi, pertanto, dal trattamento fiscale agevolato solo i compensi corrisposti per lo svolgimento delle attività contabili ed amministrative non finalizzate direttamente a realizzare o rendere possibile la manifestazione sportiva.
Sempre sul punto l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 142/E del 10 ottobre 2001, è poi intervenuta per chiarire il trattamento fiscale dei compensi percepiti da soggetti non residenti in Italia, stabilendo che tali emolumenti sono ricompresi tra quelli di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR e che qualora superino l’importo di 28.158,28 euro debbono essere dichiarati dal percettore attraverso la regolare presentazione del modello UNICO.
Successivamente con la disposizione recata dall’art. 90, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si stabilisce, a livello legislativo, che sono ricondotte tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR anche le indennità riconosciute a collaboratori che materialmente svolgono compiti di carattere amministrativo – gestionale, resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione Sportiva, così come stabilito dal comma 6 dell’art. 35 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, a condizione che queste somme non rivestano carattere di natura professionale.
Infine l’articolo 35, comma 5, del citato d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, fornendo l’interpretazione autentica delle parole “esercizio diretto dell’attività dilettantistica” di cui all’art 67, comma 1, lettera m), TUIR, traduce in norma quanto precedentemente manifestato dell’Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 34/E/2001, affermando che in quella dicitura sono ricomprese attività quali la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Sul punto va richiamata inoltre la Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, la quale allarga il novero dei soggetti beneficiari dei compensi de quibus, poiché l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la portata dell’agevolazione riguarda anche coloro che non svolgono un ruolo attivo durante la manifestazione sportiva, conformemente a quanto sancito dall’art. 35, comma 5, del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, eliminando di fatto il collegamento tra le due situazioni. In questo contesto, peraltro, va menzionata anche la Circolare ENPALS n. 18 del 9 novembre 2009, la quale stabilisce che per l’erogazione dei rimborsi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive oppure siano a queste ultime funzionali.